Art. 6.

      1. Sulle navi che svolgono servizio di crociera e sui treni a lunga percorrenza è prevista la presenza di un medico e di un farmacista per garantire l'assistenza sanitaria di emergenza ai passeggeri, nonché per assicurare la disponibilità di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.